A questa domanda risponde la Corte di Cassazione che afferma che è possibile sospendere la demolizione dell’immobile per abuso edilizio nel caso in cui il proprietario abbia presentato istanza di condono edilizio.
Nello specifico la Suprema Corte ha preso in esame il caso di un proprietario di un complesso edilizio che era stato condannato per aver realizzato alcune opere senza permesso di costruire. Dopo la sentenza di condanna il proprietario aveva presentato un’istanza di condono edilizio al Comune interessato, ai sensi della Legge 724/199 (detta secondo condono edilizio) e fatto ricorso per l’ordine di demolizione.
La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso per cui il proprietario si è rivolto alla Cassazione, perché, secondo lui, la valutazione sull’esito del condono spettava al Comune interessato e non ai giudici che invece avevano respinto il ricorso.
La Cassazione ha quindi spiegato che la sospensione o revoca dell’ordinanza di demolizione può essere stabilita solo dai giudici che ritengono che il Comune possa accettare l’istanza di sanatoria in tempi brevi. In questo modo i giudici possono fare una valutazione autonoma senza però prevaricare il Comune.
In questo caso la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione perché ha evidenziato che il Comune non avrebbe approvato il condono edilizio richiesto in quanto le opere erano state realizzate senza autorizzazioni ed in base ad un permesso successivamente annullato
Infatti, in base alla Legge sul secondo condono edilizio, il limite di 750 metri cubi per ottenere il condono delle opere abusive non trova applicazione nel caso in cui l’opera sia stata realizzata sulla base di un titolo abilitativo che successivamente è risultato illegittimo per la presenza di un vizio, che lo rende quindi nullo.