
La legge di bilancio 2021 ha prorogato sino al 31 Dicembre 2021 il bonus facciata, con la detrazione fiscale al 90% per la riqualificazione degli edifici esistenti. Il bonus riguarda esclusivamente l’involucro esterno dello stabile, e quindi la parte visibile o parzialmente visibile dalla strada o dal suolo pubblico, mentre non è concesso per le facciate interne dell’edificio stesso. Sono ammessi al bonus gli interventi finalizzati al restauro o recupero delle facciate esterne su edifici già esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Rientrano nel bonus anche gli interventi riconducibili al decoro urbano (grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, riverniciatura ringhiere etc). La detrazione è valida solo per gli edifici che ricadono in zona A o B o a zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi dei Comuni.
I pagamenti di tali interventi, per le persone fisiche, devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, mentre per i titolari di reddito di impresa non esiste tale obbligo.
Se l’intervento effettuato non riguarda solo la pulitura dell’intonaco ma anche la riqualificazione dal punto di vista energetico, ad esempio il cappotto termico, occorre seguire un’ulteriore procedura e presentare e conservare una serie di documenti, quali:
- l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato
- copia dell’attestato di prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare
- scheda tecnica dei materiali e dei componenti utilizzati nell’intervento
Chi usufruisce del bonus facciata avrà la detrazione nella dichiarazione dei redditi ripartita in dieci quote annue costanti e di pari importo; anche in questo caso è previsto lo sconto in fattura o la cessione del credito.