
La parola plusvalenza in campo economico indica un aumento del valore registrato da parte di un bene immobile o di un titolo.
Nel settore immobiliare invece per plusvalenza si intende un accrescimento del valore di un immobile rispetto al valore monetario originario di acquisizione. Ad esempio se abbiamo acquistato una casa a centocinquantamila €uro e la rivendiamo dopo un tot. di anni a duecentomila €uro, tale differenza di prezzo si configura come plusvalenza, ovvero un guadagno nato dalla differenza tra il prezzo iniziale di acquisto e quello di rivendita, al quale lo stato può applicare una tassazione, la cui aliquota massima, rispetto al valore di acquisizione, è fissata al 26%.
La plusvalenza si paga se si rimette in vendita l’immobile entro i cinque anni dalla data del suo acquisto. Però ci sono dei casi in cui la plusvalenza nella vendita di un immobile non è soggetta a tassazione: infatti se l’immobile è stato acquisito per successione e poi rimesso in vendita dal nuovo proprietario in questo caso non si paga; idem se il venditore dell’immobile ha risieduto nello stesso per almeno la metà del tempo che passa fra l’acquisto e la vendita, dimostrandone con le utenze o domiciliazioni bancarie la residenza come abitazione principale.
Vi è la possibilità di detrarre dalla plusvalenza l’insieme della spesa totale affrontata per l’immobile; quindi le spese che riguardano sia l’acquisto che gli interventi sostenuti per migliorarlo. Per ottenere la plusvalenza tramite calcolo specifico occorre avere le quietanze, fatture e ricevute quali:
- quietanza di pagamento dell’imposta di registro
- ricevute pagamento di Iva sul bene comprato e pagamento di eventuali imposte ipotecarie o catastali
- parcella del notaio addetto alla compravendita
- fatture per la intermediazione immobiliare o fatture relative alle opere di miglioria straordinaria dell’immobile quali la mesa a norma degli impianti, i pavimenti, il rifacimento degli infissi ed altre voci.
Vi sono due tipi di tassazione nella plusvalenza: IRPEF e imposta sostitutiva. Nel primo caso il contribuente convoglia la plusvalenza nel suo reddito totale e si somma ad altri redditi IRPEF: per cui la tassazione prenderà in esame diversi scaglioni a seconda dell’aliquota prevista ( si parte da un 23% minimo). Nel secondo caso si applica l’imposta sostitutiva del 26% direttamente al rogito notarile.
Nel caso in cui un immobile pervenga oltre che da acquisto o costruzione nei primi cinque anni da donazione si è esonerati dal pagamento della tassa. Il periodo dei cinque anni è calcolato dalla data di acquisto del bene da parte del donante.
In caso di immobili in costruzione il quinquennio parte dal momento iniziale del possesso del bene, cioè quando l’immobile ha l’idoneità a svolgere la sua funzione.