Fra le detrazioni fiscali Irpef sulla casa ci sono anche le spese sostenute esclusivamente dall’acquirente per l’intermediazione immobiliare, detraibili dal 730 o dal modello Unico, a condizione che l’agente immobiliare sia iscritto validamente al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di appartenenza. Il venditore dell’immobile, nonostante abbia versato regolare compenso all’agenzia, non può usufruire di tale beneficio. Le detrazioni non spettano nel caso in cui il compenso venga versato ad esempio da un genitore nell’interesse dei familiari a carico.
Vediamo quindi come e in quale percentuale sono detratte queste spese:
- le provvigioni pagate dall’acquirente agli agenti immobiliari per l’acquisto di un alloggio da adibire ad abitazione principale verranno detratte nella misura del 19% sino ad un massimo di mille €uro; si usufruisce della detrazione quando la compravendita è effettivamente conclusa. Nel caso in cui gli acquirenti fossero più di uno, la detrazione va ripartita in base alle quote di proprietà di ciascun acquirente sino ad un massimo di mille €uro. I coniugi che acquistano l’immobile al 50% possono usufruire della detrazione fiscale metà per ciascuno. Ciò che dimostra l’avvenuto pagamento delle provvigioni è la fattura che emette l’agenzia. Anche in questo caso sono state stabilite delle regole:
- se la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, ai fini dell’ottenimento della detrazione fiscale occorre integrare la fattura medesima includendo i dati del comproprietario;
- se l’immobile è intestato ad un solo proprietario ma la fattura è cointestata con altri soggetti, l’unico proprietario può dichiarare di aver sostenuto interamente la spesa, annotandolo nella fattura stessa;
- se la fattura è intestata ad un’unica persona che non è proprietaria dell’immobile le spese per l’intermediazione non possono essere detratte ne a questa persona ne al proprietario.