Con il testo approvato dalla Giunta Regionale si stabiliscono regole certe e uguali per tutti, che consentono di incentivare e migliorare la qualità architettonica e strutturale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dell’ambiente circostante, grazie all’utilizzo dell’edilizia sostenibile. Il Presidente Solinas afferma che con questo provvedimento si coniugano gli interessi legittimi dei cittadini con il rispetto dell’ambiente e si ridà vita ad un settore di vitale importanza, già messo a dura prova in questo periodo.
Il testo prevede, nei casi di demolizione e ristrutturazione il recupero e riutilizzo dei componenti stessi dell’edificio, l’impiego di materiali locali e delle fonti di energia rinnovabili; nel caso di demolizione e ricostruzione, in area idonea, di edifici esistenti che ricadono in zone ad alta pericolosità idraulica si possono coniugare le esigenze di tutela con la valorizzazione paesaggistica, storica e culturale del territorio, sempre con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Relativamente agli ampliamenti sono previsti incrementi di volumetrie per gli edifici e strutture destinati al settore turistico-ricettivo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A. B, C, D, E, G e incrementi volumetrici per gli edifici e strutture turistico-ricettive in zona urbanistica F. Nelle strutture turistico-ricettive è autorizzato l’incremento del numero delle stanze. Ai proprietari delle unità immobiliari e ai proprietari delle strutture turistico-ricettive, aventi diritto, si concede un incremento del volume urbanistico esistente qualora utilizzino fonti di energia rinnovabili, materiali locali, recupero dei componenti l’edificio, riutilizzo delle acque meteoriche e rendimento energetico rispettando i parametri della direttiva Ce. Sono ammessi incrementi per le strutture ricettive destinate ad ospitare servizi turistici o attività ad essi complementari. Per gli interventi nel territorio agricolo si dispone che questi raggiungano la superficie minima anche considerando più corpi aziendali che possono non essere contigui e possono essere ubicati in comuni limitrofi, con superfici non inferiori all’ettaro. L’edificazione di fabbricati ad uso residenziale nell’agro è consentita anche ai non imprenditori agricoli o coltivatori diretti.