Sino al 30 Giugno 2022 grazie al SUPERBONUS 110 chi effettua una ristrutturazione atta al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico, può contare della detrazione fiscale appunto del 110%. Vediamo quali sono i lavori ammessi e i requisiti necessari per potervi accedere.
Il “Decreto Rilancio” ha introdotto il SUPERBONUS per chi esegue lavori di isolamento termico, sostituzioni degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico. La detrazione fiscale vale sia per i lavori effettuati dal 1 Luglio 2020 sino al 31 Dicembre 2021, divisa in cinque rate di pari importo, (ad esempio se l’importo della spesa è pari a 10.000 Euro si ottengono 11.000 Euro di detrazione, pari a 2.200 Euro annui che si recuperano nelle 5 dichiarazioni dei redditi successive alla realizzazione dei lavori stessi) che per le spese sostenute tra il 1 Gennaio e 30 Giugno 2022 dove la detrazione è ripartita in 4 rate di pari importo. Per i lavori effettuati dal singolo o dai condomini se entro il 30 Giugno 2022 gli interventi raggiungono il 60% del totale dei lavori previsti spetta la detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022.
Son escluse dal SUPERBONUS le nuove costruzioni, perché gli immobili devono essere già esistenti e con impianti di climatizzazione funzionanti; gli interventi di coibentazione del tetto rientrano fra quelli agevolati e in questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per ogni unità immobiliare che appartiene all’edificio oggetto di ristrutturazione (da 2 a 8 unità); con più di 8 abitazioni la spesa si riduce a 30.000 Euro a unità. Se l’edificio è unifamiliare o l’immobile ha l’ingresso autonomo dal condominio con proprietà esclusiva dell’impianto idrico, impianto del gas e impianto elettrico, deve sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con adeguato sistema di distribuzione, come i tubi, le valvole termiche e termostatiche che consentono il risparmio energetico e con installazione di caldaie a biomassa; la detrazione spetta anche per le spese di smaltimento dell’impianto precedente con una spesa massima di 30.000 Euro.
Sono edifici che possono accedere alla detrazione quelli senza attestazione di prestazione energetica purché alla fine dell’intervento raggiungano una classe energetica in fascia A.
Una cosa importante da specificare è che la detrazione non spetta se si usufruisce di altri incentivi pubblici o agevolazioni di natura europea, nazionale e regionale.
Ha diritto alla detrazione: per le persone fisiche sino a due unità immobiliari oltre agli interventi su parti condominiali, esclusi gli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, abitazioni di lusso.
La spesa va sostenuta dai condomini, persone fisiche, Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione, dalle ONLUS.
La detrazione spetta ai proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale, locatari, comodatari, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile; in caso di vendita dell’immobile oggetto di ristrutturazione le quote successive alla vendita spettano all’acquirente; in caso di successione spettano all’erede che detiene l’immobile.
Per ottenere la detrazione occorre che con la riqualificazione ed il miglioramento energetico si possa incrementare la classe energetica di almeno due classi.
Per accedere alla cessione del credito occorre rivolgersi al caf o ad un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi; inoltre tale cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate.