Buongiorno a tutti! L’argomento che tratteremo oggi è di vero interesse per chi è proprietario di un sottotetto non abitabile che vuole recuperare, effettuando dei lavori per renderlo abitabile, creando così una nuova volumetria urbanistica, senza però aver richiesto nessun permesso di costruire.
In effetti se il recupero prevede un aumento di volumetria ci sarà utile fare riferimento alla sentenza 1047/2022 nella quale il Consiglio di Stato spiega che per aumento di volumetria si intende la realizzazione di uno o più vani idonei ad essere adibiti a locali di servizio e non necessariamente utilizzati come camere da letto o stanze in cui soggiornare. In questo caso quindi, si ha un aumento della superficie lorda di pavimento e della volumetria urbanistica, creando un vero e proprio abuso edilizio,
Dal punto di vista delle detrazioni fiscali è possibile beneficiare del bonus ristrutturazione, cioè di un’agevolazione fiscale riguardante i lavori di ristrutturazione edilizia, con una detrazione del 50% della spesa da effettuare, suddivisa in 10 quote annuali di stesso importo e fino a un massimo di spesa di 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 248 del 14/04/2021 ha spiegato che la trasformazione del sottotetto in un’abitazione può essere effettuata usufruendo degli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e del rifacimento del tetto attraverso il superbonus (intervento trainante); intervento per l’installazione di un impianto fotovoltaico atto alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffreddamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria, effettuati sull’immobile di proprietà con riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli interventi del superbonus; della ristrutturazione del sottotetto mediante “demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali” con “contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari C/2 in unica unità immobiliare abitativa A/2” con riferimento alla parte esistente, con detrazione del 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Se volete approfondire l’argomento con ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione! Non esitate a contattarci